Circolare conversione decreto-legge fiscale profili giuslavoristici:

Principali novità relativa alla conversione decreto-legge fiscale profili giuslavoristici: Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021)

Segnaliamo alcune novità normative in materia di lavoro introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021:

-        da un lato, si vanno a modificare e integrare profili già presenti nel testo del decreto originario, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro: sul tema rileviamo soprattutto un riferimento maggiormente cogente rispetto all’individuazione da parte dei datori di lavoro, anche appaltatori e subappaltatori, del preposto, figura già prevista dal T.U. n. 81/2008 e chiamato come noto a svolgere determinate funzioni in termini di sorveglianza e vigilanza;

-        dall’altro, si introducono ex novo altre disposizioni degne di attenzione, specialmente relativamente al Fondo Nuove Competenze, per il quale sono destinate nuove risorse finanziarie - 500 milioni - e sarà un prossimo decreto interministeriale a rivederne le regole attuative (in termini di oneri, imprese e progetti finanziabili).

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 13 E ART. 13-BIS)

 

Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione del decreto relativamente alla disciplina sanzionatoria, resa ora oltremodo più severa, della SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE ex art. 14 T.U. n. 81/2008 in presenza di lavoratori irregolari (almeno il 10%) o di  gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Concentrandoci sulle principali modifiche e integrazioni:

-        stabilito che rappresenta motivo di sospensione anche la presenza di lavoratori autonomi occasionali “in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”, formulazione da collegare con il nuovo obbligo, anch’esso introdotto in sede di conversione, per qualsiasi committente di comunicare preventivamente l’utilizzo dell’attività di tali lavoratori tramite sms o posta elettronica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, secondo le modalità già in uso per il lavoro intermittente ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 – in questo caso però la sanzione per mancata o ritarda comunicazione è più elevata, compresa tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore (in luogo dell’intervallo 400-2.000 euro riferibile al lavoro a chiamata);

-        reintrodotta tra le fattispecie di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I al T.U. n. 81/2018 che comportano il provvedimento di sospensione la mancata comunicazione agli organi di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono determinare il rischio di esposizione all’amianto;

-        puntualizzato che il divieto per l’impresa sospesa di contrattare con la P.A. è applicabile con riferimento anche a tutte le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici;

-        precisato che il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione e versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

-        

Come anticipato, si rafforza la disciplina relativa al PREPOSTO, figura come noto già contemplata dal T.U. n. 81/2008 e a cui si attribuisce un particolare ruolo in termini di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, prevedendo ora:

-        l’obbligo per datori di lavoro - richiamati genericamente e indistintamente dal legislatore – e dirigenti di individuare il preposto o i preposti, inclusi i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori che nell’ambito dello svolgimento di attività appunto in regime di appalto o subappalto dovranno indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto (con l’arresto da 2 a 4 mesi o un ammenda da 1.500 a 6.000 € per il datore di lavoro in caso di violazione di tale norma);

-        il compito per Il preposto di effettuare l’attività di vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, e l’impossibilità per il preposto di subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività;

-        la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire l’emolumento aggiuntivo ad essi spettante per l’attività affidata;

-        in caso di rilevazione di comportamenti non conformi in materia di protezione collettiva e individuale, il compito per il preposto di intervenire per modificare tali comportamenti fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e, qualora le disposizioni non venissero attuate dai lavoratori e persista l’inosservanza, di interrompere l’attività del lavoratore informandone i superiori diretti (pena arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 fino a 1.474,21 € previsti per il preposto);

-        in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, analogamente il preposto è chiamato a interrompere temporaneamente l’attività segnalando comunque al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (pena anche in questo il suo arresto fino a 2 mesi o l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 491,40 e 1.474,21 €).

 

In materia di FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, si stabilisce la scadenza del 30 giugno 2022 quale termine entro cui la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un nuovo accordo funzionale ad accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del T.U. 81/2008 attualmente vigenti, con l’obiettivo di definire:

-        durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria per datore di lavoro;

-        modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza;

-        modalità per le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

L’accordo dovrà essere tale da garantire che datore di lavoro, dirigenti e preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento specifico periodico rapportati ai propri compiti in materia di salute e sicurezza, assicurando nel caso dei preposti che le relative attività formative siano svolte interamente in presenza e ripetute almeno ogni 2 anni o comunque ogni qualvolta sia necessario in considerazione dell’evoluzione dei rischi (pena l’arresto per il datore di lavoro da 2 a 4 a mesi o un ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

Sullo stesso tema, in aggiunta ad una puntualizzazione sul concetto di addestramento (prova pratica ed esercitazione applicata), si prescrive una tracciabilità dei relativi interventi. Rispetto alla materia degli ORGANISMI PARITETICI, già toccata dal decreto-legge emanato originariamente, si aggiunge:

-        la necessaria consultazione da parte del Ministero del Lavoro delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per il settore di appartenenza prima dell’istituzione del loro repertorio secondo precisi criteri;

-        la necessità di tener conto delle imprese aderenti liberamente ad un sistema paritetico volontario finalizzato come noto alla prevenzione sul luogo di lavoro, quando INL e INAIL, proprio sulla base dei dati provenienti da tali organismi, dovranno seguire criteri di priorità rispettivamente nella programmazione dell’attività di vigilanza o nella definizione di premialità in relazione ai costi assicurativi.

-        

Tra le altre nuove disposizioni degne di attenzione segnaliamo:

-        l’aggiornamento al 30 giugno 2022 (in luogo dell’ormai superato 31 dicembre 2009) quale termine entro cui dovrà essere adottato, previa intesa con le parti sociali e sentita la Conferenza Stato-Regioni, il decreto attuativo (Lavoro-MEF) previsto dall’art. 52 del T.U. 81/2008 per la definizione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale/territoriale del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, compresi i criteri di riparto delle relative risorse;

-        l’introduzione (con un nuovo articolo 13-bis) di un particolare regime volto a restringere il raggio di azione delle responsabilità civile, amministrativa e penale in capo ai dirigenti scolastici in materia di valutazione del rischio e di adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

 

NUOVE DISPOSIZIONI SUL FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 11-TER)

In sede di conversione sono state aggiunte importanti novità relativamente al Fondo Nuovo Competenze, strumento come noto gestito da ANPAL (www.anpal.gov.it) che prevede il riconoscimento di un contributo a beneficio dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi di secondo livello con i sindacati, finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro con destinazione di parte del medesimo orario a percorsi formativi, garantendo la copertura del costo

del lavoro (contributi previdenziali e assistenziali inclusi) per tali ore di formazione (fino ad ora per un massimo di 250 per ogni lavoratore).

Facendo seguito ai nostri precedenti in materi e sottolineando come questa significativa misura in materia di politiche attive incroci, in termini di obiettivi, quanto previsto in materia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel decreto in esame il legislatore è intervenuto:

-        per sbloccare ulteriori risorse economiche pari a 500 milioni di euro destinabili al finanziamento di nuovi progetti, visto l’esaurimento della dotazione in precedenza stanziata e l’impossibilità al momento per i datori di lavoro di inoltrare le domande (si prevede a tal fine l’utilizzo di fondi originariamente stanziati dalla legge di bilancio 2021 e non ancora impiegati per il cosiddetto Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL – misura ora entrata a far parte del PNRR e pertanto nell’ambito di quest’ultimo finanziata);

-        a rinviare ad un prossimo decreto attuativo la ridefinizione:

o dei limiti di oneri finanziabili, prevedendo comunque la copertura almeno dei

contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;

o delle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare domanda, avendo particolare attenzione a realtà che  operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;

o delle caratteristiche dei progetti formativi.

 

ULTERIORI NORME DEGNE DI ATTENZIONE

Tra le altre novità evidenziamo:

-        art. 3-quater: il differimento per il settore dello sport dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in scadenza nel mese di dicembre 2021 (da versare in 9 rate mensili dal 31 marzo 2022 senza applicazione di sanzioni/interessi);

-        art. 11, comma 9-bis: la destinazione di ulteriori risorse (100 milioni di euro) a copertura della proroga di ammortizzatori COVID già introdotta a vantaggio dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento anche in pelle/pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili;

-        art. 11, comma 15: la scadenza posta al 31 settembre 2022 relativamente alla possibilità per un utilizzatore di avere un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, anche oltre 24 mesi, qualora l’assunzione del medesimo da parte dell’agenzia di somministrazione sia a tempo indeterminato (ricordiamo come il decreto-legge nella sua versione originaria abrogava invece in maniera assoluta la validità temporanea fino a fine 2021 di questa fattispecie che ora viene di fatto prorogata come detto per ulteriori 9 mesi);

-        art. 11-bis: il differimento al 31 dicembre p.v. dei termini temporali già scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021 per l’invio dei dati relativi al pagamento dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, da cui consegue l’automatico recupero delle domande già inviate all’INPS e non accolte perché inviate dopo la scadenza prevista – evidenziamo come a copertura di questa misura si provvede riducendo di 10 milioni la dotazione di risorse inizialmente attribuita ai trattamenti di CISOA con causale COVID-19 che alla luce del trend di domande presentate risultano oltremodo sufficienti;

-        art. 12-bis: l’estensione alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione della possibilità temporanea fino al 31 dicembre 2022 – già prevista per gli enti e le aziende del SSN - di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate, sempreché tali specializzandi svolgano la loro attività formativa presso le medesime strutture accreditate che procedono all’assunzione;

-        art. 12-ter: l’interpretazione autentica, quindi con effetto retroattivo, del requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 118/1971 secondo cui – questo il chiarimento – si mantiene il percepimento degli assegni assistenziali di invalidità civile qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto beneficiario non comporti il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del medesimo trattamento (smentendo in questo modo alcuni precedenti indirizzi dell’INPS che recependo alcune sentenze in materia avevano posto come requisito imprescindibile una totale inattività lavorativa).

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