Interpello 1/2014: organismi paritetici, formazione e datori di lavoro
La Commissione per gli Interpelli risponde in merito all’identificazione di enti bilaterali e organismi paritetici e all’obbligo di formazione.
In merito al
quesito sui
criteri di identificazione e reperimento di enti bilaterali e organismi paritetici, la Commissione evidenzia che l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 (le cosiddette
linee interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011) ha ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici “dando indicazioni relative a quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro”.
In particolare l'Accordo precisa che ‘resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di ‘organismo paritetico’ dettata all'articolo 2, comma I, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di ‘supporto’ alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il ‘territorio’ di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale’.
E in relazione alla parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell'inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, “é parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività”.
Share
leggi tutte le news