Le novità per la valutazione del rischio rumore
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – ha modificato il D.Lgs. 81/2008 anche in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore.
Possiamo anche riportare quanto indicato dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015. La relazione indica che “il comma 1, lett. p) modifica l’articolo 190, sostituendo il comma 5-bis, introducendo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente”.
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si riscrive totalmente il comma 5-bis dell’articolo 190 - Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) - andando a ufficializzare e permettere l’utilizzo delle banche dati sul rumore. Utilizzo che può avvenire se queste banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo, infine, che ad oggi l’unica banca dati del rischio rumore validata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili.
A questo proposito segnaliamo, per concludere, la Lettera circolare del 30 giugno 2011 prot. 15/VI/00148781 relativa all’aggiornamento della Banca Dati del CPT Torino, dove si indica che la banca dati nasce per “garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell’opera, con l’obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all’inizio dell’attività, in quanto, non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore”.
fonte: www.puntosicuro.it
Share
leggi tutte le news