La Commissione Interpelli risponde sul tema degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Nel distacco la sorveglianza sanitaria spetta alla società distaccante o alla società distaccataria?
In caso di distacco dei lavoratori “gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario)”.
In particolare “sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di ‘informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato’”.
E al secondo (distaccatario) “spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria”.