Sulla responsabilità del coordinatore non avvisato dell’inizio dei lavori
Il mancato avviso al coordinatore dell’inizio dei lavori da parte dell’impresa esecutrice non libera lo stesso da eventuali responsabilità per infortunio occorso a un lavoratore se gli stessi erano previsti nella programmazione del cantiere.
Il fatto e l’iter giudiziario
L’Amministratore Unico e Direttore Tecnico di un’impresa subappaltatrice di lavori di posa cavi, canaline e corpi illuminanti da effettuarsi in una galleria ed appaltati da una società committente, nonché il capocantiere dell’impresa stessa ed il coordinatore per l’esecuzione sono stati giudicati per il reato p e p dall'art 589 comma 1 e comma 2 cod. pen. perché per colpa, generica e specifica hanno cagionato il decesso di un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice che ricopriva la qualifica di montatore I livello.
Il lavoratore, durante le operazioni di posa in staffe reggicanale per posa di cavi elettrici sulla sommità della volta del soppalco in calcestruzzo della galleria, precipitava per circa 5 metri all'interno di una apertura non protetta posta sul piano di calpestio del suddetto soppalco, finendo sul sottostante manto stradale. A seguito della caduta il lavoratore ha riportato gravissime lesioni (trauma cranico con sospetta frattura base cranica, con inondazione ematica della faringe, rinorragia e otorragia bilaterale) che ne hanno cagionato il decesso.
Al datore di lavoro ed al capocantiere sono state addebitate la colpa generica consistita in imprudenza e negligenza e la colpa specifica consistita nella violazione dell'art 68 del D.P.R. n. 164/1956 per non avere provveduto a che fossero circondate con parapetto o tavola fermapiede o coperte con tavolato solidamente fissato le 42 aperture, in una delle quali è precipitato il lavoratore, aperture non protette, aventi un’altezza dal suolo superiore a due metri e presenti a intervalli regolari nel solaio di calpestio del soppalco in cemento armato, nonché nella violazione dell'art 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 perché nell'elaborazione del POS non erano state individuate le misure di prevenzione e protezione per ridurre o eliminare i rischi e per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
Al coordinatore per l’esecuzione è stata addebitata invece la colpa specifica per la violazione dell'art 5 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 494/96 per non avere verificata l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice, delle relative disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ed in particolare per non avere rilevato che le aperture verso il vuoto, costituite dalle aperture presenti nel solaio di calpestio del soppalco in cemento armato, realizzato all’interno della galleria, aggettanti verso il nastro stradale sottostante e aventi altezza superiore a due metri, fossero protette da normale parapetto e tavola fermapiede o coperte con tavolato solidamente fissato in modo da impedire la caduta di persone, nonché per la violazione dell'art 5 comma 1 lettera b) per non avere adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento, in conformità al D.P.R. n. 222/03 e in particolare per avere omesso di elaborare, a riguardo della specificità per la singola opera da realizzare, una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in relazione all'accertato maggior rischio derivante dall'esecuzione delle opere sul solaio in cemento armato, presente all'interno della galleria dove erano ubicate le 42 aperture non protette.
Il Tribunale, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato il capocantiere ed il coordinatore colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, ha condannato il capocantiere alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed il coordinatore alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali con pena sospesa e non menzione per entrambi gli imputati.
La Corte di Appello successivamente, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dal capocantiere, dal coordinatore e dal committente., ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti perché il reato ascritto era estinto per prescrizione ma ha confermato le statuizioni civili nei confronti del coordinatore e del committente condannandoli al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
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