ATTENZIONE! OBBLIGO AGGIORNAMENTO RSPP
Tutti i Datori di Lavoro con incarichi di RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) che hanno svolto l'ultima formazione prima dell'11 Gennaio 2012 dovranno aggiornarsi obbligatoriamente entro e non oltre l'11 Gennaio 2017.
In base all'Art. 34 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro può assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il ruolo, in ottemperanza all'Accordo stato regioni del 21 Dicembre 2011, prevede un percorso formativo con aggiornamento quinquennale di durata e contenuti diversi in base al livello di rischio dell’azienda. Il livello di rischio (basso, medio, alto) è individuabile tramite il codice ATECO della società, nonché verificabile dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Di seguito riportiamo la durata dell'aggiornamento in base al livello di rischio:
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6 ore per il basso rischio
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10 ore per il medio rischio
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14 ore per l'alto rischio
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Il mancato aggiornamento entro la scadenza da parte del Datore di lavoro con incarichi di RSPP comporterà il decadimento del prerequisito formativo per assumere il ruolo di RSPP. Tutta la documentazione firmata dal Datore di Lavoro in qualità di RSPP (DVR, DUVRI, verbali, etc.) risulterà quindi non conforme e il Datore di lavoro sarà sanzionabile con: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 EUR.
Tabella semplificata Aggiornamento RSPP Datore Lavoro
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Nomina a RSPP
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Formazione Effettuata
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Eventuale completamento formazione
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Aggiornamento
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Prima
del 31/12/1996
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Nessuna
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Nessun completamento: Esonero
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Aggiornamento entro 10/01/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo)
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Dopo
il 01/01/1997
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Nessuna
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Formazione Obbligatoria: Da fare “subito” secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore)
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Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
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Dopo
il 01/01/1997
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Conforme D.M. 16/01/1997 e documentata. (attestato con riferimenti legge e durata di almeno 16 ore).
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Nessun completamento: Esonero
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Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo)
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Dopo
il 01/01/1997
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Conforme accordo Stato regioni 26/01/2006. Moduli A, B, C
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Nessun completamento: Esonero
(NOTA: solo nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione (ABC) e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro)
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Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo)
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Nuova attività con nuova nomina dal 2012
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Nessuna
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Formazione Obbligatoria: Completare la formazione entro max 90 gg. dall'inizio della nuova attività. Secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore)
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Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
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Regime transitorio
prima applicazione
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In corso o da iniziare purché con iscrizione documentata prima del 25/01/2012 e completata entro 26/07/2012 con programma conforme al D.M. 16/01/1997
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Nessun completamento: Esonero
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Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
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fonte: www.securproject.net
link: http://mpzmail.com/bg/viewEmail.asp?cid=261639-1
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